Per ogni alunno in situazione di handicap o con bisogni educativi speciali la scuola si sforza di ricercare ed attuare buone pratiche d’integrazione secondo standard di qualità, così come la normativa prevede e dispone.Presupposto dell’integrazione è la programmazione coordinata tra servizi scolastici e quelli territoriali. La scuola si pone come momento di integrazione degli interventi sociali e sanitari precedenti, concomitanti e successivi (riabilitazione, orientamento).
La famiglia va considerata come una risorsa importante (oltre che come portatrice di diritti/doveri), nella definizione e verifica dei piani educativi, nei quali vanno previste anche forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.Il principio della continuità rappresenta elemento centrale per garantire il successo dell’integrazione.L’avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica poggiano sulla produzione, l’acquisizione e l’uso di una documentazione tecnico- conoscitivo- progettuale che, in base all’art.12, comma 5, della L.104/92, si compone dei documenti di seguito indicati:
- certificazione di handicap ai sensi dell’art. 4 L. 104/92;
- diagnosi funzionale (D.F.);
- profilo dinamico funzionale (P.D.F.);
- piano educativo individualizzato (PEI);
- fascicolo personale.
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